Consulenza e assistenza legale nell'ambito del diritto civile e del diritto penale e del diritto del lavoro.
Lo Studio Legale Marchesi offre consulenza e assistenza legale a privati e società.
Lo Studio Legale Marchesi, situato a Pavia (PV) in Viale Matteotti 58, offre consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto civile e del diritto penale e del diritto del lavoro.
Lo studio è disponibile al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e in tema di volontaria giurisdizione.
La collaborazione con professionisti avvocati, consulenti finanziari, tributari e notai e il costante aggiornamento rendono lo studio abile a proporre ai propri clienti sempre soluzioni studiate e mirate in base alla problematica da affrontare.
L'obiettivo principale che si prefigge lo studio è quello di ascoltare e capire le esigenze di ogni singolo assistito e di offrire un'assistenza continua e personalizzata.
Gli avvocati trattano ogni caso con passione ed entusiasmo.
L'Avv. Carola Martina Marchesi, titolare dello Studio Legale Marchesi, si avvale della sapiente collaborazione dell'Avv. Giulia Maria Barbieri, dell'Avv. Nicola Maria Barbieri e dell'Avv. Erika Veratti.
Tutti i professionisti dello Studio sono costantemente aggiornati sulle novità legislative e giurisprudenziali, per rispondere prontamente e in maniera professionale ed esperta a tutte le richieste dei clienti dello studio, risolvendo nel miglior modo possibile qualsiasi tipo di problematica.
NEWS
Locazioni commerciali: rimedi contrattuali ai tempi del Covid-19
Hai un’impresa commerciale o un negozio ed hai difficoltà a pagare il canone di locazione?
La grave situazione sanitaria da Covid-19 sta provocando pesanti ripercussioni sulle finanze di molti imprenditori che, incolpevolmente, si sono trovati improvvisamente senza lavoro o con introiti professionali di molto ridotti.
Ma
quali rimedi contrattuali per il Conduttore che non intenda recedere dal contratto?
Iniziamo con il dire che il Coronavirus – dichiarato dall’O.M.S. «pandemia mondiale» – ed i conseguenti provvedimenti delle Autorità di chiusura di tutte le «attività ritenute non essenziali» rappresentano, per definizione, un evento di forza maggiore, poiché assolutamente imprevedibili e insuperabili, oltre che totalmente estranei alla volontà delle parti.
Ecco allora che il legislatore è intervenuto in modo mirato con
misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, in modo da far fronte alla crisi di liquidità e di fatturato connessi all’emergenza epidemiologica.
Il c.d. «Decreto Cura Italia» ha espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento esclude la responsabilità del debitore per il ritardo o l’omesso adempimento, anche in relazione a decadenze o penali (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 91).
È dunque opportuno che il Conduttore contatti quanto prima il Locatore al fine di sospendere il pagamento dei relativi canoni di locazione; sospensione, questa, non imputabile al Conduttore. Si tratta, in altre parole, di stabilire una proroga delle scadenze dei canoni, i quali verranno pagati con il venir meno della eccezionale ed imprevedibile situazione di emergenza e senza che ciò comporti l’obbligo di corresponsione degli interessi per il ritardo o altre penalità.
La durata e l’evoluzione dell’epidemia non è per il momento prevedibile e si presume che le misure di contenimento verranno verosimilmente prorogate.
Inoltre, anche dopo l’allentamento delle restrizioni, è plausibile che l’impossibilità di aprire i locali per un lungo periodo di tempo abbia inciso significativamente e negativamente sulla tenuta delle stesse attività, rendendo difficoltoso agli imprenditori adempiere in tempi brevi ai propri obblighi.
È per tale ragione che la via maggiormente consigliabile è quella di una rinegoziazione con il Locatore al fine di ottenere una riduzione del canone di locazione, in modo da ripristinare l’equilibrio iniziale delle obbligazioni delle parti.
Tale ultima soluzione, richiede necessariamente un accordo scritto con il Locatore, il quale – si ritiene – non ha interesse a recedere dal contratto, visto l’elevato rischio di ritrovarsi con dei locali sfitti e dovendo comunque pagare le relative imposte e spese condominiali, oltre alla difficoltà di trovare nuovi Conduttori in questo speciale momento di crisi generalizzata.
Avv. Carola Martina Marchesi
Avv. Giulia Maria Barbieri
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